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Per avere diritto a fregiarsi del distintivo di cui all'art. 5 il marittimo deve aver compiuto almeno tre viaggi con navigazione nelle zone indicate nell'art. Dopo che il marittimo avra' compiuto sei viaggi, avra' diritto di aggiungere sul distintivo, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, una stella per ogni successivo gruppo di tre viaggi.

Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1211~art6 · fonte del testo