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L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo e' data dal Ministero delle comunicazioni. Sono esclusi dalla concessione coloro che pur possedendone il titolo fossero eventualmente, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, ritenuti indegni di fregiarsene, per avere nel frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi di ordine morale.

Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1211~art7 · fonte del testo