Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2, della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita' incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento o ad opera, del nemico.
Testo vigente dal 24 marzo 1961
