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L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potra' essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
