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Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore puo' essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica. Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
