Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Testo vigente dal 17 maggio 1985
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Testo vigente dal 17 maggio 1985
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-05-13;190~art1 · fonte del testo