Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

Art. 1 — Modifiche di disposizioni del codice civile

L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:

  • a)eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • b)acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2121 - (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). - L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.". L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".

Testo vigente dal 31 maggio 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 142/1991

    Ha colpito questo articolo
    5 aprile 1991

    Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e perciò rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimità della norma di legge comporterebbe la inapplicabilità delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione della anticipazione dell'indennità di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalità delle leggi. Secondo la sentenza è indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)

    Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 491/1989

    Questione infondata
    7 novembre 1989

    Diversamente dall'indennità di anzianità originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non è proporzionale all'anzianità - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicché è giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).

    Art. 2120 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 36/1989

    Questione infondata
    2 febbraio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 2120 c.c. · Art. 52 cost. · Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art1 · fonte su Normattiva