Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1967 al 16 dicembre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma. Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purche' regolata da precise norme statutarie. La loro attivita' scientifica e' soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi ad essi conferiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-01-16;3~art6 · fonte del testo