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Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma. Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purche' regolata da precise norme statutarie. La loro attivita' scientifica e' soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi ad essi conferiti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-01-16;3~art6 · fonte del testo