L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco, sara' stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e gradi relativi non potra' essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sara' inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-26;73~art2 · fonte del testo