[1]Gli organici del personale dei comuni di Cesaro' e di San Teodoro saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Cesaro' e di San Teodoro anteriormente alla loro fusione.

[2]Il personale attualmente in servizio presso il comune di Cesaro' non potra', essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 14 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1092~art2 · fonte del testo