Il Governo e' delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonche' all'incremento turistico della zona. Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 21 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;991~art5 · fonte del testo