Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:

  • 1)con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
  • 2)con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
  • 3)con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
  • 4)con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati. I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.123
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1965, n. 1426

1

La L. 20 dicembre 1965, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo".

L. 12 dicembre 1967, n. 1226

2

La L. 12 dicembre 1967, n. 1226 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967".

L. 28 marzo 1973, n. 88

3

La L. 28 marzo 1973, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".

Testo vigente dal 29 aprile 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1968 al 29 aprile 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1973, n. 88

    La L. 28 marzo 1973, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;991~art3 · fonte del testo