Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:
- 1)con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
- 2)con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
- 3)con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
- 4)con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati. I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.123
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1965, n. 1426
1La L. 20 dicembre 1965, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo".
L. 12 dicembre 1967, n. 1226
2La L. 12 dicembre 1967, n. 1226 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967".
L. 28 marzo 1973, n. 88
3La L. 28 marzo 1973, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".
Testo vigente dal 29 aprile 1973
