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La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 dicembre 1995, n. 538

1

La L. 19 dicembre 1995, n. 538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' prorogato al 31 dicembre 1996."

Testo in vigore dal 28 dicembre 1995 al 24 dicembre 1996

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;499~art2 · fonte su Normattiva