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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1995, n. 538
1La L. 19 dicembre 1995, n. 538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' prorogato al 31 dicembre 1996."
L. 20 dicembre 1996, n. 646
2La L. 20 dicembre 1996, n. 646 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997."
L.25 luglio 1997, n. 243
3La L.25 luglio 1997, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e' ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura."
Testo in vigore dal 30 luglio 1997 al 22 dicembre 2008
