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La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 dicembre 1995, n. 538

1

La L. 19 dicembre 1995, n. 538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' prorogato al 31 dicembre 1996."

L. 20 dicembre 1996, n. 646

2

La L. 20 dicembre 1996, n. 646 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997."

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 30 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;499~art2 · fonte su Normattiva