[1]Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
[2]A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.
[3]In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 3 luglio 1937
