[1]Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

[2]A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

[3]In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 3 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;965~art2 · fonte del testo