Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi, di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' dei Comuni o delle Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

Testo vigente dal 30 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-17;15~art1 · fonte del testo