Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprieta' dei Comuni e delle Province che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, ((puo' venire accordato, in luogo del contributo)) dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Testo vigente dal 17 ottobre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 1952 al 17 ottobre 1952. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, puo' venire tolto: concordato aggiunto: accordato, in luogo del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art19 · fonte del testo