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Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, e' riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca nell'attuale territorio della provincia di Bolzano. Per ottenere la' valutazione, agli effetti della pensione, del servizio di cui al precedente comma, gli interessati dovranno versare in conto entrate Tesoro un contributo pari al 6 per cento dello stipendio da prendersi a base per la liquidazione della pensione per ogni anno di servizio riconosciuto.

Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-12;46~art2 · fonte del testo