Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:
tolto: a) per decesso o per invalidita' contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;
tolto: b) per avere superato i limiti di eta' e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni; e' riconosciuto sempre agli effetti della carriera e della pensione l'intero periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidita' per gli insegnanti di cui al punto a) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di eta' per gli insegnanti di cui al punto b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-02-12;46~art3 · fonte del testo