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Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:
- a)per decesso o per invalidita' contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;
- b)per avere superato i limiti di eta' e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni; e' riconosciuto sempre agli effetti della carriera e della pensione l'intero periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidita' per gli insegnanti di cui al punto a) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di eta' per gli insegnanti di cui al punto b).
Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010
