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Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

  • a)per decesso o per invalidita' contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;
  • b)per avere superato i limiti di eta' e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni; e' riconosciuto sempre agli effetti della carriera e della pensione l'intero periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidita' per gli insegnanti di cui al punto a) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di eta' per gli insegnanti di cui al punto b).

Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-02-12;46~art3 · fonte del testo