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Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se insegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge. Al momento della liquidazione della pensione diretta o di riversibilita' da effettuarsi ai sensi della presente legge, si fara' luogo al recupero dell'indennita' una volta tanto in luogo di pensione, eventualmente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010
