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I contributi stabiliti nel precedente articolo 1 potranno essere rideterminati col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.
Testo in vigore dal 18 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
