Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 settembre 2015
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 settembre 2015
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il più ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attività amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle località più decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicché - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entità del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).
Art. 5 cost. · Art. 110 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2014 al 1 settembre 2015. 261 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.
tolto: I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili ne' pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sara' accantonato per gli anni successivi.
tolto: I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.
tolto: I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art2 · fonte del testo