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Nelle Province nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entita' dei danni verificatosi. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre culture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale. E' considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1 gennaio e il 1 marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi. L'affittuario puo' ripetere, entro un anno dalla cessazione del contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1962 al 22 dicembre 2008
