Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1962 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1918, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo. La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilita' di pagare il canone dovuto, ancorche' ridotto, puo' disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non piu' di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1370~art2 · fonte del testo