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In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1918, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo. La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilita' di pagare il canone dovuto, ancorche' ridotto, puo' disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non piu' di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1370~art2 · fonte del testo