L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro". 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro".

Testo vigente dal 3 agosto 1972

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 301/1983

    Questione infondata
    10 ottobre 1983

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 ("Concessione ai contadini delle terre incolte"), come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597 ("Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini"), dai d.l.C.p.S.…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1977

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1977

    1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui non limita gli effetti giurid…

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/1972

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 1972

    È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevede alcuna forma periodica di rivalutazione del canone in denaro: ed invero, quella norma, con lo stabilire che "nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro" introduce un nuovo strumento di riduzione del canone la cui azione è prevedibile come certa ove si pensi che la svalutazione monetaria, almeno nei limiti di quella così detta strisciante, è considerato fenomeno naturale ed, in certo senso, necessario nell'economia dei paesi moderni. Ne deriva che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valor di acquisto il canone autoritativamente determinato.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 3 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art1 · fonte su Normattiva