Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 12 dicembre 1965
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 12 dicembre 1965
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 102 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art3 · fonte su Normattiva