Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti comprese quelle sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni e sui termini per i procedimenti amministrativi giudiziari. I contributi e le prestazioni previste dalla presente legge sono assimilati a tutti gli effetti ai contributi ed alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. I proventi delle pene pecuniarie per le trasgressioni alla presente legge sono devoluti all'istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita alla Gestione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art15 · fonte su Normattiva