Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art7 · fonte su Normattiva