Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.
Testo vigente dal 2 febbraio 1960
