Art. 5
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Nella fase di adeguamento degli organici ai maggiori fabbisogni di personale determinati dal presente provvedimento, limitatamente ai gruppi di personale per cui sia necessario un aumento di organico, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1, sara' corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.
Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008
