Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art1 · fonte del testo