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L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque miliardi per il 1972 e per gli anni successivi, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi. L'onere relativo all'anno 1969 sara' portato in aumento dell'importo del disavanzo di gestione dell'Azienda per lo stesso anno e alla sua copertura si provvede con le operazioni di prestito previste dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art7 · fonte del testo