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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[6]A modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, la quantita' di grano che i produttori hanno facolta' di non conferire all'ammasso per il fabbisogno proprio e dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, e' fissata nella misura massima di quintali due per testa. La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel - Ricci - Riccardi

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1138~art1 · fonte del testo