Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale italiana e dall'Albania, nonche' quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.
tolto: L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto.
tolto: E' data peraltro facolta' di non conferire all'ammasso le quantita' occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantita', che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art1 · fonte del testo