Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale italiana e dall'Albania, nonche' quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.

tolto: L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto.

tolto: E' data peraltro facolta' di non conferire all'ammasso le quantita' occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantita', che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art1 · fonte del testo