Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente: " 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
- a)senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
- b)di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
- c)litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
- d)speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D)". Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente: " 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza". All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)".
Testo vigente dal 3 dicembre 1998
