Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
Testo vigente dal 3 dicembre 1998
