Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1985 al 2 marzo 1986. Leggi il testo vigente →
I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Il programma pluriennale contiene l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorita', delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonche' delle procedure che piu' speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge. I piani di cui al precedente comma sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 2 marzo 1986
