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Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo 2, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti. Il Ministro dell'interno puo' delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-05-13;197~art3 · fonte del testo