Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990. Per le finalita' di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

Testo vigente dal 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;107~art1 · fonte su Normattiva