Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

  • a)per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998;
  • b)per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno 1997, 20.000 milioni per l'anno 1998 e 70.000 milioni per l'anno 1999;
  • c)per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto- legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per L'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.

Testo vigente dal 7 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art1 · fonte su Normattiva