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Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonche' sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttivita' e competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti".

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 22 ottobre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;107~art2 · fonte su Normattiva