Art. 2 — Piano pluriennale per l'archeologia
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano e' adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e puo' comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
