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Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, determina, con proprio decreto, la tipologia delle iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformita' all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalita' di adeguamento strutturale della flotta. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, anche idonea documentazione comprovante lo stato di consistenza e la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse, nonche' i programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante i contributi richiesti, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unita' da assistere.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1992 al 22 ottobre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art6 · fonte su Normattiva