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E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'articolo 2 del decreto- Legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo stesso. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.
Testo in vigore dal 7 agosto 1997 al 18 dicembre 1998
