Art. 3 — Rifinanziamento della GEPI Spa
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della GEPI Spa".
Testo vigente dal 3 gennaio 1992
