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Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio e' prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici. Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese - ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree - che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali. Nel quadro dei predetti interventi si provvedera' ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

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