Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il C.I.P.E. provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Con le modalita' previste dal comma precedente, il C.I.P.E. approva i programmi formulati dalla regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terra' conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le aziende autonome dello Stato comunicano al C.I.P.E. e alla regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale. E' prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
